IL PROCESSO DI FAMIGLIA OLTRE I CONFINI NAZIONALI

BERSELLI CARLOTTA • 1 luglio 2026

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI; RECUPERO DEL CREDITO ALL'ESTERO; MATRIMONI MISTI

In un mondo globalizzato, in cui ci si sposta sempre di più e più facilmente, anche in Italia assistiamo alla disgregazione di nuclei familiari caratterizzati da profili di internazionalità ovvero dove almeno una delle parti è straniera o semplicemente ha legami/centri di interesse all’estero.


In tali casi, alle problematiche consuete, che in veste di legali ci troviamo ad affrontare ogni volta che ci occupiamo di conflitti familiari, se ne possono aggiungere altre che vanno a complicare il quadro, rendendo la situazione ancora più problematica.


Di seguito alcune casistiche:


a)      può accadere che un genitore si rechi all’estero con il figlio senza autorizzazione e non faccia più ritorno in patria oppure vi si rechi con una iniziale autorizzazione temporanea ma poi non rientri in Italia. In questi casi bisogna agire tempestivamente seguendo una particolare procedura disciplinata dalla Convenzione dell’AIA del 1980. Le norme della Convenzione impongono di trattare celermente il giudizio instaurato con la domanda di ritorno, la quale, se proposta entro un anno dalla sottrazione, deve essere tendenzialmente accolta.
La domanda di rientro può essere respinta soltanto se:

1.    il rientro sia motivatamente rifiutato dai minori che abbiano dato prova di sufficiente maturità;

2.    il rientro esponga i minori a gravi pregiudizi.

Il provvedimento giudiziale che ordina il rimpatrio dei minori, se non osservato dal responsabile della sottrazione, può essere posto in esecuzione forzata nello Stato estero in cui è stato emesso.

Scopo dell’ordine di ritorno è ristabilire la situazione di fatto che esisteva prima della sottrazione.

L’ordine il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale non interferisce con il regime giuridico dell’affidamento del minore preesistente alla sottrazione e, quindi, non comporta l’affidamento del minore al genitore che ha subito la sottrazione.
La pronuncia di provvedimenti relativi all’affidamento è di competenza del giudice dello Stato della residenza abituale del minore.

Per questi motivi, il genitore che ha subito la sottrazione non dovrebbe limitarsi ad attivare la procedura per il ritorno prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1980. Dovrebbe invece valutare l’opportunità di attivare nello Stato di residenza abituale una procedura di separazione, oppure di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, oppure per l’affidamento del figlio o per la modifica delle condizioni dell’affidamento già stabilite.


b)     altra problematica di non poco conto è quella inerente il recupero del credito (assegno di mantenimento a favore del coniuge o del figlio) se il debitore si trova all’estero. Può infatti accadere che si ottenga un provvedimento favorevole che attribuisca al nostro cliente una determinata somma periodica ma non sappiamo di fatto come eseguirlo. Anche in questo caso occorre seguire una determinata procedura e occorre conoscere il Regolamento Europeo 4/2009 – Protocollo dell’Aja del 23/11/2007;


c)    altra questione rilevante è quella inerente i matrimoni misti, sempre più diffusi, in relazione ai quali è necessario individuare, in primo luogo, quando vi sia la giurisdizione italiana e, secondariamente, quale disciplina sostanziale vada applicata.   


Di tutte queste interessanti tematiche ne abbiamo parlato l'8 luglio 2025.





 


Blog dello Studio Legale Berselli

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